Scritture
Dottrina e Alleanze 134


Sezione 134

Una dichiarazione di fede riguardante i governi e le leggi in generale, adottata per voto unanime in un’assemblea generale della Chiesa tenuta a Kirtland, Ohio, il 17 agosto 1835. Molti santi si riunirono insieme per esaminare il contenuto proposto per la prima edizione di Dottrina e Alleanze. A questa dichiarazione fu dato allora il seguente preambolo: “Affinché il nostro credo riguardo ai governi terreni e alle leggi della terra in generale non venga male interpretato o frainteso, abbiamo ritenuto opportuno presentare, alla fine di questo volume, la nostra opinione a tale riguardo”.

1–4: i governi devono preservare la libertà di coscienza e di culto; 5–8: tutti gli uomini devono sostenere il loro governo e devono rispetto e deferenza alle leggi; 9–10: le istituzioni religiose non devono esercitare poteri civili; 11–12: gli uomini sono giustificati se difendono se stessi e le loro proprietà.

1 Noi crediamo che i agoverni furono istituiti da Dio per il beneficio dell’uomo e che egli considera gli uomini bresponsabili dei loro atti relativi ad essi, sia nel fare le leggi che nell’amministrarle per il bene e la sicurezza della società.

2 Noi crediamo che nessun governo possa sussistere in pace a meno che non siano formulate e mantenute inviolate leggi tali da assicurare ad ogni individuo il alibero esercizio della propria bcoscienza, il diritto e il controllo della proprietà e la csalvaguardia della vita.

3 Noi crediamo che tutti i governi richiedano necessariamente dei afunzionari civili e dei magistrati per applicarne le leggi, e che uomini tali da amministrare le leggi in equità e giustizia debbano essere cercati e sostenuti dalla voce del popolo, in una repubblica, o per volontà del sovrano.

4 Noi crediamo che la religione sia istituita da Dio e che gli uomini siano responsabili dinanzi a lui, e a lui soltanto, dell’esercizio d’essa, a meno che le loro opinioni religiose non li inducano a ledere i diritti e le libertà altrui; ma non crediamo che le leggi umane abbiano il diritto di interferire nel prescrivere regole di aculto per vincolare la coscienza degli uomini, né di dettare forme di devozione pubblica o privata; che il magistrato civile debba reprimere il crimine, ma mai controllare la coscienza; debba punire la colpa, ma mai sopprimere la libertà dell’anima.

5 Noi crediamo che tutti gli uomini siano vincolati a sostenere e ad appoggiare i rispettivi governi del paese in cui risiedono, finché sono protetti nei loro diritti innati e inalienabili dalle leggi di tali governi, e che la sedizione e la aribellione siano indegne di ogni cittadino così protetto e debbano essere punite di conseguenza; e che tutti i governi abbiano il diritto di promulgare leggi tali che, a loro giudizio, siano meglio formulate per assicurare l’interesse pubblico, considerando tuttavia sacra, allo stesso tempo, la libertà di coscienza.

6 Noi crediamo che ogni uomo debba essere onorato nella sua posizione, i governanti e i magistrati come tali, essendo posti a protezione degli innocenti e per la punizione dei colpevoli; e che tutti gli uomini debbano rispetto e deferenza alle aleggi, poiché senza di esse la pace e l’armonia sarebbero soppiantate dall’anarchia e dal terrore; essendo le leggi umane istituite all’esplicito scopo di regolare i nostri interessi come individui e come nazioni, e i rapporti fra uomo e uomo, e le leggi divine date dal cielo di prescrivere regole per le questioni spirituali, per la fede e il culto; di entrambe l’uomo dovrà render conto al suo Creatore.

7 Noi crediamo che i governanti, gli stati e i governi abbiano il diritto, e siano vincolati, a promulgare leggi per la protezione di tutti i cittadini nel libero esercizio del loro credo religioso; ma non crediamo che abbiano il diritto, in giustizia, di privare i cittadini di tale privilegio o di condannarli per le loro opinioni, fintantoché vengano mostrati riguardo e riverenza per le leggi, e tali opinioni religiose non giustifichino la sedizione o la cospirazione.

8 Noi crediamo che la commissione di un crimine debba essere apunita secondo la natura dell’offesa; che l’omicidio, l’alto tradimento, la rapina, il furto e il turbamento della pace pubblica, sotto qualsiasi forma, debbano essere puniti, secondo la loro criminosità e la loro tendenza al male fra gli uomini, dalle leggi del paese in cui il reato è commesso; e che per la pace e la tranquillità pubblica, tutti debbano farsi avanti e usare le loro capacità per far punire chi ha violato delle giuste leggi.

9 Noi non crediamo giusto mescolare l’influenza religiosa con il governo civile, cosicché una istituzione religiosa sia favorita e un’altra ostacolata nei suoi privilegi spirituali e i diritti individuali dei suoi membri, come cittadini, siano negati.

10 Noi crediamo che tutte le istituzioni religiose abbiano il diritto di agire verso i loro membri in caso di cattiva condotta, secondo le regole e le disposizioni di tali istituzioni, purché tali azioni riguardino l’appartenenza e la buona reputazione; ma crediamo che nessuna istituzione religiosa abbia l’autorità di giudicare le persone riguardo al diritto di proprietà o di vita, di togliere loro i beni di questo mondo o di metterli in pericolo di vita o di danno fisico o di infliggere loro una qualsiasi punizione corporale. Esse possono soltanto ascomunicarli dalla loro comunità e privarli della piena appartenenza.

11 Noi crediamo che gli uomini debbano fare appello alle leggi civili per il risarcimento di tutti i torti e i soprusi, laddove sia inflitto un abuso o siano stati lesi il diritto di proprietà o la reputazione, dove esistono leggi tali da proteggerli. Ma crediamo che tutti siano giustificati nel difendere se stessi, i loro amici, e i loro beni, e il governo, dagli attacchi illegittimi e dalle usurpazioni di chiunque, in tempo d’emergenza, laddove non sia possibile fare immediato appello alle leggi e riceverne soccorso.

12 Noi crediamo che sia giusto apredicare il Vangelo alle nazioni della terra e avvertire i giusti di salvarsi dalla corruzione del mondo; ma non crediamo che sia giusto interferire con gli schiavi, né predicare loro il Vangelo o battezzarli contrariamente alla volontà e al desiderio dei loro padroni, né intromettersi o influenzarli minimamente per far sì che siano insoddisfatti della loro condizione in questa vita, mettendo con ciò in pericolo delle vite umane; noi crediamo che una tale interferenza sia illegale, ingiusta e pericolosa per la pace di ogni governo che permette che degli esseri umani siano tenuti in schiavitù.